4 Luglio 2026 · Compensi e contributo unificato

Contributo unificato

contributo unificato

Il contributo unificato è l’imposta che si versa per iscrivere a ruolo una causa e che sostituisce, in un unico pagamento, l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria. È disciplinato dall’art. 13 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e il suo importo dipende dal valore della causa e dal tipo di processo (civile, tributario, amministrativo). In questa guida trovi come si determina il valore, gli scaglioni, le riduzioni, le esenzioni, il caso del “doppio contributo” in appello e un esempio pratico.

Che cos’è il contributo unificato e quando si paga

Il contributo unificato è dovuto da chi iscrive a ruolo una causa (di regola l’attore o il ricorrente) al momento del deposito dell’atto introduttivo. È un pagamento per grado di giudizio: si versa in primo grado e, di nuovo, in caso di impugnazione. Non si paga per i procedimenti espressamente esentati dalla legge (vedi oltre).

Come si determina il valore della causa

L’importo del contributo si calcola sul valore della causa, che si determina in base agli artt. 10-15 del codice di procedura civile (in genere il valore della domanda). Il valore va dichiarato nelle conclusioni dell’atto: l’omessa o errata dichiarazione comporta l’applicazione del contributo nella misura massima. Quando il valore è indeterminabile, si applica lo scaglione previsto dalla legge per tale ipotesi.

Gli scaglioni del contributo unificato (processo civile)

Nel processo civile il contributo è fissato per scaglioni crescenti in base al valore della causa. La tabella che segue riporta la struttura degli scaglioni prevista dall’art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Valore della causa Contributo unificato
fino a 1.100 euro 43 euro
da 1.100 a 5.200 euro 98 euro
da 5.200 a 26.000 euro 237 euro
da 26.000 a 52.000 euro 518 euro
da 52.000 a 260.000 euro 759 euro
da 260.000 a 520.000 euro 1.214 euro
oltre 520.000 euro 1.686 euro
valore indeterminabile 259 euro

Gli importi indicati sono quelli di base per il primo grado del processo civile ordinario; per i procedimenti speciali (ad esempio decreto ingiuntivo, procedimenti di volontaria giurisdizione, esecuzione) e per i riti tributario e amministrativo si applicano importi e regole diversi, come indicato sotto.

Riti tributario e amministrativo

Nel processo tributario il contributo è graduato per scaglioni in base al valore della lite (imposta contestata, al netto di sanzioni e interessi). Nel processo amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) il contributo è invece fissato in misura fissa a seconda della materia del ricorso (ad esempio appalti, accesso agli atti, silenzio, materie ordinarie), con importi più elevati per il contenzioso in materia di contratti pubblici. Gli importi specifici dei due riti vanno verificati sull’art. 13 del D.P.R. 115/2002 per l’anno in corso.

Riduzioni e maggiorazioni

  • Impugnazione (appello e cassazione): il contributo è aumentato della metà (+50%) rispetto a quello del primo grado.
  • Procedimenti speciali: per alcuni procedimenti (ad esempio i procedimenti di ingiunzione) è prevista una riduzione dell’importo.
  • Processo civile telematico: non modifica l’importo del contributo, ma incide sulle modalità di pagamento e deposito.

Il “doppio contributo” in caso di impugnazione respinta

Un aspetto spesso decisivo: per l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, quando l’impugnazione (appello, ricorso per cassazione, revocazione, opposizione) è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, chi l’ha proposta è tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto per quel grado. È il cosiddetto “raddoppio del contributo unificato”, che va tenuto presente nella valutazione del rischio di un’impugnazione.

Esenzioni: quando il contributo non si paga

Alcuni procedimenti sono esenti dal contributo unificato. Tra i principali casi:

  • parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  • determinate controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza entro le soglie di legge;
  • alcuni procedimenti in materia di famiglia e minori e altri procedimenti espressamente esentati dall’art. 10 del D.P.R. 115/2002.

L’elenco completo delle esenzioni è contenuto nell’art. 10 del Testo Unico e va verificato per il caso concreto.

Anticipazione forfettaria e marca

Insieme al contributo unificato si versa di regola l’anticipazione forfettaria delle spese generali prevista dall’art. 30 del D.P.R. 115/2002 (una marca di importo fisso per le spese di notifica a cura dell’ufficio). Contributo e anticipazione sono due voci distinte da considerare entrambe nel conteggio.

Esempio pratico

Causa civile ordinaria di primo grado, valore 30.000 euro.

  • Il valore rientra nello scaglione “da 26.000 a 52.000 euro”: contributo unificato di 518 euro (importo da verificare sull’art. 13 vigente).
  • Si aggiunge l’anticipazione forfettaria delle spese generali.
  • In caso di appello, il contributo aumenterebbe del 50%.

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Errori frequenti da evitare

  • Non dichiarare il valore della causa (comporta il contributo nella misura massima).
  • Dimenticare la maggiorazione del 50% in appello e in cassazione.
  • Non considerare il rischio del doppio contributo se l’impugnazione viene respinta.
  • Applicare gli scaglioni del civile al rito tributario o amministrativo, che seguono regole proprie.

Domande frequenti

Come si calcola il contributo unificato?
Si individua il valore della causa secondo gli artt. 10-15 c.p.c. e si applica lo scaglione corrispondente previsto dall’art. 13 del D.P.R. 115/2002. Per il rito tributario gli scaglioni si basano sul valore della lite; per il rito amministrativo l’importo è fisso in base alla materia. In appello e in cassazione il contributo aumenta del 50%.

Quanto costa iscrivere a ruolo una causa civile?
Dipende dal valore: si va dall’importo minimo per le cause di valore più basso fino all’importo massimo per quelle oltre la soglia più alta o di valore indeterminabile, secondo la tabella dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002. Al contributo si aggiunge l’anticipazione forfettaria delle spese generali.

Chi paga il contributo unificato?
Lo versa la parte che iscrive a ruolo la causa, di regola l’attore o il ricorrente, al momento del deposito dell’atto introduttivo, per ciascun grado di giudizio.

Cos’è il doppio contributo unificato?
È l’ulteriore importo, pari al contributo già dovuto, che chi ha proposto l’impugnazione deve versare quando questa è respinta integralmente, dichiarata inammissibile o improcedibile, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002.

Quando non si paga il contributo unificato?
Nei procedimenti esenti per legge (art. 10 D.P.R. 115/2002), ad esempio in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e in determinate controversie di lavoro, previdenza e assistenza entro le soglie previste.

Il contributo aumenta in appello?
Sì, in appello e in cassazione il contributo unificato è aumentato della metà rispetto a quello previsto per il primo grado.

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Approfondimenti e strumenti collegati

Fonti. Normattiva per il D.P.R. 115/2002 (art. 10, 13 e 30) e per il codice di procedura civile (artt. 10-15); Ministero della Giustizia per le indicazioni operative sul pagamento.

Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto: verifica sempre gli importi in vigore sull’art. 13 del D.P.R. 115/2002.

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