Gli interessi di mora nelle transazioni commerciali sono una forma di interesse più elevata degli interessi legali, prevista dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 per tutelare il creditore nei rapporti tra imprese e con la pubblica amministrazione. Vediamo quando si applicano, qual è il tasso, come si calcolano e cosa li distingue dagli interessi legali ordinari.
Quando si applicano gli interessi di mora 231
La disciplina si applica alle transazioni commerciali, cioè ai contratti tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un prezzo. Restano fuori i rapporti con i consumatori, ai quali si applicano in genere gli interessi legali.
La mora automatica e i termini di pagamento
Una caratteristica decisiva: gli interessi di mora decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora (nessuna diffida). In mancanza di un termine pattuito, il pagamento è dovuto di norma entro 30 giorni (elevabili a 60 in casi previsti dalla legge) dal ricevimento della fattura o della merce.
Qual è il tasso degli interessi di mora
Il saggio è pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali. Per i prodotti agricoli e agroalimentari la maggiorazione è più alta. Il tasso di riferimento BCE da utilizzare è quello in vigore nel semestre e viene comunicato dal Ministero dell’Economia nella Gazzetta Ufficiale due volte l’anno: per i ritardi maturati nel primo semestre vale il tasso del 1° gennaio, per il secondo semestre quello del 1° luglio.
L’indennità forfettaria di 40 euro
Oltre agli interessi, il creditore ha diritto a un importo forfettario di 40 euro a titolo di costi di recupero (art. 6 del D.Lgs. 231/2002), salvo la prova di costi superiori. È dovuto automaticamente, senza necessità di costituzione in mora.
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Differenza con gli interessi legali
Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. si applicano in via generale e hanno un tasso più basso, fissato ogni anno dal MEF. Gli interessi di mora commerciale, invece, valgono solo nelle transazioni commerciali, decorrono automaticamente e sono molto più alti (tasso BCE + 8 punti). Confondere i due regimi è uno degli errori più frequenti nel recupero crediti tra imprese.
Come si calcolano
Gli interessi di mora si calcolano a interessi semplici sul capitale, per i giorni di ritardo, applicando il tasso del semestre di riferimento. Se il ritardo attraversa più semestri con tassi diversi, si spezza il conteggio per periodo e si sommano le quote, esattamente come per gli interessi legali. Al totale si aggiunge l’indennità di 40 euro.
Errori frequenti da evitare
- Applicare gli interessi legali invece di quelli di mora a un credito commerciale.
- Pretendere la costituzione in mora quando la decorrenza è automatica.
- Usare un tasso BCE non aggiornato al semestre corretto.
- Dimenticare l’indennità forfettaria di 40 euro.
Domande frequenti
Quando si applicano gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002?
Si applicano alle transazioni commerciali, cioè ai contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni o servizi. Non si applicano ai rapporti con i consumatori.
Serve la costituzione in mora per gli interessi 231?
No. Gli interessi di mora commerciale decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di diffida o costituzione in mora.
Qual è il tasso degli interessi di mora commerciale?
È pari al tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali (di più per i prodotti agroalimentari). Il tasso BCE è quello del semestre, comunicato dal MEF in Gazzetta Ufficiale.
Entro quanto va pagata una fattura commerciale?
In mancanza di un termine pattuito, di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o della merce, elevabili a 60 nei casi previsti dalla legge.
Cos’è l’indennità di 40 euro?
È l’importo forfettario per i costi di recupero previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2002, dovuto automaticamente in caso di ritardo, salvo la prova di costi superiori.
Qual è la differenza tra interessi di mora e interessi legali?
Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. sono generali e più bassi; gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 valgono solo nelle transazioni commerciali, decorrono automaticamente e sono molto più alti.
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Fonti. Normattiva per il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; Ministero dell’Economia e delle Finanze per il comunicato semestrale sul tasso; Banca Centrale Europea per il tasso di riferimento.
Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto.
