8 Luglio 2026 · Termini e scadenze processuali

Calcolo dei termini processuali

Calcolo termini processuali

I termini processuali sono i periodi di tempo entro cui va compiuto un atto del processo. Il loro calcolo è disciplinato dall’art. 155 del codice di procedura civile e segue regole precise: il giorno iniziale non si conta, il giorno finale sì, e se la scadenza cade di sabato, domenica o giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo. In questa guida trovi come si contano i termini a giorni, mesi e anni, la differenza tra termini liberi e ordinari, il calcolo dei termini a ritroso e l’effetto della sospensione feriale, con esempi pratici.

Calcolo termini processuali: la regola base dell’art. 155 c.p.c.

Per calcolare un termine processuale si applicano due principi fondamentali:

  • Il giorno iniziale non si computa (“dies a quo non computatur in termino”): non si conta il giorno da cui il termine decorre (ad esempio il giorno della notifica).
  • Il giorno finale si computa (“dies ad quem computatur”): l’ultimo giorno del termine è utile per compiere l’atto.

I termini a giorni si contano quindi a partire dal giorno successivo all’evento iniziale; i termini a mesi e ad anni si calcolano secondo il calendario comune, scadendo nel giorno corrispondente a quello iniziale (art. 155, secondo comma, c.p.c.).

Proroga: quando la scadenza cade di festivo o di sabato

Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, quarto comma, c.p.c.). La proroga si applica anche quando la scadenza cade di sabato: in tal caso il termine è prorogato al lunedì (o al primo giorno non festivo successivo), per effetto dell’art. 155, quinto comma, c.p.c. Questa regola vale per i termini per il compimento di atti processuali.

Esempio pratico

Termine di 10 giorni che decorre dalla notifica avvenuta il mercoledì.

  • Il giorno della notifica (mercoledì) non si conta: si parte dal giovedì.
  • Il decimo giorno cade il sabato della settimana successiva.
  • Poiché è sabato, il termine è prorogato al lunedì (primo giorno non festivo utile).

Termini liberi e termini ordinari

Nei termini ordinari si esclude solo il giorno iniziale. Nei termini liberi (ad esempio alcuni termini a comparire) si escludono sia il giorno iniziale sia quello finale: tra i due deve intercorrere l’intero numero di giorni previsto. È fondamentale riconoscere se la norma qualifica il termine come libero, perché cambia il conteggio.

Termini a ritroso

Alcuni atti vanno compiuti entro un certo numero di giorni prima di un evento (ad esempio prima di un’udienza): sono i termini a ritroso, che si calcolano andando indietro nel tempo. Per questi termini la regola sulla proroga si inverte: se il giorno così individuato cade di festivo o di sabato, il termine non si proroga in avanti ma si anticipa al giorno non festivo precedente, per non ridurre lo spazio difensivo della controparte. È uno degli errori di calcolo più frequenti e insidiosi.

La sospensione feriale dei termini

Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 della legge 742/1969): in questo periodo il decorso dei termini è sospeso e riprende dal 1° settembre. Se il termine inizia a decorrere durante il periodo feriale, l’inizio è differito alla fine del periodo. La sospensione non si applica ad alcune materie e procedimenti urgenti indicati dalla legge. Il calcolo corretto di un termine che attraversa il mese di agosto richiede di scorporare i giorni di sospensione.

Per il dettaglio, vedi la guida dedicata alla sospensione feriale dei termini.

Termini perentori e ordinatori

I termini perentori non possono essere prorogati e la loro inosservanza comporta la decadenza dal potere di compiere l’atto; i termini ordinatori possono invece essere prorogati dal giudice, prima della scadenza, ai sensi dell’art. 154 c.p.c. Sapere in quale categoria rientra il termine è decisivo per valutarne le conseguenze.

Termini per impugnare: breve e lungo

Per le impugnazioni si distinguono due termini:

  • il termine breve, che decorre dalla notificazione della sentenza (ad esempio 30 giorni per l’appello);
  • il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, applicabile quando la sentenza non è stata notificata (art. 327 c.p.c.).

A entrambi si applica, quando ricorre, la sospensione feriale dei termini del mese di agosto.

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Errori frequenti da evitare

  • Contare il giorno iniziale (che invece va escluso).
  • Non prorogare la scadenza che cade di sabato o di festivo.
  • Prorogare in avanti un termine a ritroso, invece di anticiparlo.
  • Dimenticare di scorporare la sospensione feriale del mese di agosto.
  • Confondere termine breve e termine lungo per l’impugnazione.

Domande frequenti

Come si calcolano i termini processuali?
Secondo l’art. 155 c.p.c. non si conta il giorno iniziale e si conta il giorno finale. I termini a giorni decorrono dal giorno successivo all’evento; quelli a mesi e ad anni scadono nel giorno corrispondente a quello iniziale. Se la scadenza cade di festivo o di sabato, è prorogata al primo giorno non festivo successivo.

Cosa succede se il termine scade di sabato o domenica?
Il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo. La proroga si applica sia ai giorni festivi sia al sabato, ai sensi dell’art. 155, commi quarto e quinto, c.p.c.

Come si contano i termini a ritroso?
Si calcolano andando indietro rispetto all’evento di riferimento. Se il giorno individuato cade di festivo o di sabato, il termine non si proroga in avanti ma si anticipa al giorno non festivo precedente, per non comprimere il diritto di difesa.

Quando sono sospesi i termini processuali?
Dal 1° al 31 agosto di ogni anno opera la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 742/1969, salvo le materie e i procedimenti urgenti esclusi dalla legge. Il decorso riprende dal 1° settembre.

Qual è la differenza tra termine breve e termine lungo per impugnare?
Il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza; il termine lungo è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza e si applica quando questa non è stata notificata, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.

Cosa sono i termini liberi?
Sono termini nel cui computo si escludono sia il giorno iniziale sia quello finale, così che tra i due decorra per intero il numero di giorni previsto dalla norma.

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Approfondimenti e strumenti collegati

Fonti. Normattiva per gli artt. 154, 155 e 327 del codice di procedura civile e per la legge 742/1969 sulla sospensione feriale dei termini.

Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto.

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