La prescrizione è l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 del codice civile). Calcolare correttamente un termine di prescrizione significa individuare tre elementi: la durata prevista per quel diritto, il giorno di decorrenza e gli eventuali atti di interruzione o sospensione che ne modificano il computo. In questa guida trovi il termine ordinario, le principali prescrizioni brevi, quando decorre il termine, come si interrompe e la differenza con la decadenza.
Il termine ordinario di prescrizione: dieci anni
Salvo che la legge disponga diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione ordinaria in dieci anni (art. 2946 c.c.). È il termine che si applica, ad esempio, alla generalità dei diritti di credito derivanti da contratto quando non è previsto un termine più breve.
Le principali prescrizioni brevi
Per numerosi diritti la legge prevede termini più brevi. I più ricorrenti:
- Risarcimento del danno da fatto illecito: 5 anni (art. 2947, primo comma, c.c.).
- Danno da circolazione di veicoli: 2 anni (art. 2947, secondo comma, c.c.).
- Prestazioni periodiche (canoni di locazione, interessi, e in genere tutto ciò che si paga a scadenze periodiche annuali o inferiori): 5 anni (art. 2948 c.c.).
- Diritti derivanti da rapporti societari e altri diritti per i quali il codice fissa termini specifici.
Quando il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche all’azione civile di risarcimento.
Da quando decorre la prescrizione
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.). Individuare questo momento è il passaggio più delicato: per un credito contrattuale coincide di regola con la scadenza del pagamento; per il risarcimento del danno con il momento in cui il danno si manifesta e può essere percepito dal titolare.
L’interruzione della prescrizione
La prescrizione si interrompe con la domanda giudiziale, con la costituzione in mora del debitore (ad esempio una diffida o una raccomandata di messa in mora) e con il riconoscimento del diritto da parte dell’obbligato (artt. 2943-2944 c.c.). Con l’interruzione il tempo già trascorso non conta più e inizia a decorrere un nuovo termine della stessa durata (art. 2945 c.c.). È lo strumento con cui il creditore “azzera il cronometro” prima che il diritto si prescriva.
La sospensione della prescrizione
Diversa è la sospensione: nei casi tassativamente previsti dagli artt. 2941 e 2942 c.c. (ad esempio determinati rapporti tra le parti), il termine non decorre durante il periodo di sospensione e riprende poi il suo corso, sommandosi al tempo già maturato. A differenza dell’interruzione, la sospensione non azzera il termine ma lo “congela”.
Prescrizione e decadenza: la differenza
La prescrizione estingue il diritto per il suo mancato esercizio protratto nel tempo e ammette, di regola, interruzione e sospensione. La decadenza impone di compiere un atto entro un termine perentorio e, salvo i casi previsti dalla legge, non è soggetta a interruzione né a sospensione: si evita solo compiendo l’atto entro il termine. Confondere i due istituti è un errore che può costare il diritto.
La prescrizione va eccepita
Un punto pratico decisivo: la prescrizione non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse (art. 2938 c.c.). Chi vuole avvalersene deve quindi sollevarla espressamente nel giudizio.
Esempio pratico
Credito da fattura commerciale scaduta il 1° marzo 2021.
- Trattandosi di diritto di credito ordinario, il termine è di 10 anni e scadrebbe il 1° marzo 2031.
- Se il creditore invia una valida messa in mora, ad esempio, il 1° giugno 2025, la prescrizione si interrompe e da quella data decorre un nuovo termine di 10 anni.
Errori frequenti da evitare
- Applicare la prescrizione decennale a un diritto soggetto a prescrizione breve (o viceversa).
- Sbagliare la data di decorrenza (il giorno in cui il diritto può essere fatto valere).
- Confondere interruzione (nuovo termine da capo) e sospensione (termine congelato).
- Scambiare prescrizione e decadenza.
- Dimenticare che la prescrizione va eccepita e non è rilevata d’ufficio.
Domande frequenti
Qual è il termine ordinario di prescrizione?
Il termine ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.), salvo che la legge preveda un termine diverso per quel diritto.
In quanto tempo si prescrive il risarcimento del danno?
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni; se il danno deriva dalla circolazione di veicoli il termine è di due anni (art. 2947 c.c.).
Da quando decorre la prescrizione?
Dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.): per un credito, di regola dalla scadenza; per il risarcimento, dal momento in cui il danno si manifesta ed è percepibile.
Come si interrompe la prescrizione?
Con la domanda giudiziale, con la costituzione in mora del debitore e con il riconoscimento del diritto da parte dell’obbligato (artt. 2943-2944 c.c.). Dopo l’interruzione inizia a decorrere un nuovo termine della stessa durata.
Qual è la differenza tra prescrizione e decadenza?
La prescrizione estingue il diritto per il mancato esercizio nel tempo e ammette interruzione e sospensione; la decadenza impone di compiere un atto entro un termine perentorio e, salvo eccezioni, non ammette interruzione né sospensione.
Il giudice rileva d’ufficio la prescrizione?
No. La prescrizione non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte interessata (art. 2938 c.c.).
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Approfondimenti e strumenti collegati
- Calcolatore: prescrizione dei diritti e termini processuali.
- Guida: come si calcolano i termini processuali.
Fonti. Normattiva per gli artt. 2934, 2935, 2938, 2941-2948 del codice civile in materia di prescrizione.
Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto.
