Ogni anno, dal 1° al 31 agosto, i termini processuali sono sospesi: è la cosiddetta sospensione feriale dei termini, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742. In questo periodo i giorni non si contano nel calcolo dei termini, salvo le eccezioni previste dalla legge. Vediamo cosa significa in concreto, quali termini riguarda, quali sono le eccezioni e come si calcola un termine che attraversa agosto.
Cos’è la sospensione feriale
La sospensione feriale blocca il decorso dei termini processuali nel periodo feriale. In pratica, i 31 giorni di agosto non vengono conteggiati: il termine si congela e riprende a decorrere dal 1° settembre. È una garanzia pensata per il diritto di difesa e per il riposo dei professionisti durante il periodo estivo.
Quali termini sono sospesi
La sospensione si applica ai termini processuali civili e, in larga parte, a quelli amministrativi e tributari. Restano invece esclusi alcuni procedimenti per i quali la legge prevede una trattazione anche nel periodo feriale, in particolare quelli a carattere d’urgenza. Per il processo penale valgono regole proprie: la sospensione opera, ma con eccezioni specifiche (ad esempio per alcuni termini collegati alla libertà personale). In caso di dubbio conviene sempre verificare la disciplina del singolo procedimento.
Come si calcola un termine che attraversa agosto
Il principio è semplice: si contano i giorni prima e dopo la sospensione, escludendo l’intero mese di agosto. Per la sospensione feriale dei termini restano fermi i criteri generali dell’art. 155 c.p.c.: nel computo a giorni si esclude il giorno iniziale e si include quello finale; se la scadenza cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
Esempio pratico
Termine di 30 giorni che inizia a decorrere il 20 luglio:
- dal 21 al 31 luglio si contano 11 giorni;
- tutto agosto è sospeso (non si conta);
- il decorso riprende il 1° settembre: restano da contare 19 giorni, fino al 19 settembre.
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I termini a ritroso
Lo stesso ragionamento vale, al contrario, per i termini a ritroso (quelli che si contano dalla scadenza verso l’atto da compiere, ad esempio il deposito di una memoria un certo numero di giorni prima dell’udienza): anche qui il mese di agosto va escluso dal computo per effetto della sospensione feriale dei termini.
Le eccezioni alla sospensione
Non tutto si ferma ad agosto. Tra le materie e i procedimenti per i quali la sospensione non opera (o opera in modo limitato) rientrano in particolare i procedimenti cautelari e alcune materie a carattere d’urgenza. Poiché l’elenco è puntuale e soggetto a interpretazione, prima di dare per sospeso un termine in queste materie è bene verificare la norma specifica.
Sospensione feriale e riforma Cartabia
La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ridisegnato molte scadenze del processo civile, ma non ha modificato il meccanismo della sospensione feriale: il periodo resta dal 1° al 31 agosto. Quando calcoli una scadenza che ricade nel periodo estivo, ricordati quindi di applicare sia le nuove regole sui termini sia la sospensione.
In sintesi
- La sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).
- In quel periodo i termini si congelano e riprendono il 1° settembre.
- Valgono i criteri dell’art. 155 c.p.c. (esclusione del giorno iniziale, proroga se la scadenza è festiva).
- Vale anche per i termini a ritroso.
- Esistono eccezioni per alcuni procedimenti urgenti: verifica la disciplina specifica.
Domande frequenti
Quando inizia e finisce la sospensione feriale dei termini?
La sospensione feriale va dal 1° al 31 agosto di ogni anno, ai sensi della Legge 742/1969. In questo periodo i termini processuali non decorrono.
Quali termini sono sospesi ad agosto?
Sono sospesi i termini processuali civili e, in larga parte, quelli amministrativi e tributari. Restano esclusi alcuni procedimenti urgenti; nel penale valgono regole proprie con eccezioni specifiche.
Come si calcola un termine che cade ad agosto?
Si contano i giorni prima del 1° agosto e quelli dal 1° settembre in poi, escludendo l’intero mese di agosto. Si applicano i criteri dell’art. 155 c.p.c.: si esclude il giorno iniziale, si include il finale e, se la scadenza è festiva, si proroga al primo giorno non festivo.
La sospensione feriale dei termini vale anche per i termini a ritroso?
Sì. Anche nei termini a ritroso, che si contano dalla scadenza verso l’atto da compiere, il mese di agosto va escluso dal computo.
Quali sono le eccezioni alla sospensione feriale dei termini?
La sospensione non opera, o opera in modo limitato, per alcuni procedimenti a carattere d’urgenza, in particolare i procedimenti cautelari. È sempre opportuno verificare la disciplina del singolo procedimento.
La riforma Cartabia ha cambiato la sospensione feriale dei termini?
No. La riforma Cartabia ha modificato molti termini del processo civile, ma non il periodo della sospensione feriale, che resta dal 1° al 31 agosto.
Se la scadenza cade il 31 agosto o di domenica, cosa succede?
Il giorno cadente nel periodo di sospensione non rileva: il termine riprende dal 1° settembre. Se la scadenza finale cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c.).
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Approfondimenti e strumenti collegati
- Calcolatore: termini processuali (con sospensione feriale) e termini per le impugnazioni.
- Guida: interessi legali e gestione delle scadenze nello studio.
Fonti. Normattiva per la Legge 7 ottobre 1969, n. 742, per l’art. 155 c.p.c. e per il D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia).
Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto.
