20 Giugno 2026 · Interessi, rivalutazione e crediti

Interessi legali 2026: tasso e calcolo

Calcolo interessi legali 2026

Gli interessi legali sono il tasso di interesse fissato dalla legge che si applica ai crediti di denaro quando le parti non hanno pattuito un tasso diverso. Il saggio è stabilito ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 1284 del codice civile. In questa guida trovi il tasso in vigore nel 2026, la tabella storica, il metodo di calcolo con un esempio passo-passo, la differenza con gli interessi di mora e i casi particolari (anatocismo, decorrenza, art. 1284 quarto comma).

Qual è il tasso degli interessi legali 2026

Per il 2026 il saggio degli interessi legali è pari all’1,6% annuo. Il valore viene rideterminato a inizio anno con decreto del MEF in base al rendimento medio annuo dei titoli di Stato e al tasso di inflazione: per questo cambia di anno in anno e va sempre verificato per l’anno di riferimento.

Tabella dei saggi degli interessi legali per anno

  • 2021: 0,01%
  • 2022: 1,25%
  • 2023: 5,00%
  • 2024: 2,50%
  • 2025: 2,00%
  • 2026: 1,60%

Quando un credito attraversa più anni, a ciascun periodo si applica il saggio in vigore in quel periodo: non si usa un tasso unico per tutta la durata.

Come si calcolano gli interessi legali

Gli interessi legali si calcolano a interessi semplici sul capitale, per il numero di giorni di ritardo, applicando il tasso vigente. La formula di base è:

interessi = capitale × tasso annuo × giorni / 365

Se il periodo attraversa più anni con tassi diversi, si calcola separatamente la quota di ciascun periodo con il relativo saggio e si sommano i risultati.

Esempio pratico passo-passo

Credito di 10.000 euro dovuto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

  • Dal 1° luglio al 31 dicembre 2025 (184 giorni) al 2,00%: 10.000 × 2,00% × 184/365 = 100,82 euro.
  • Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 (181 giorni) all’1,60%: 10.000 × 1,60% × 181/365 = 79,32 euro.
  • Totale interessi legali: 180,14 euro.

Spezzare correttamente i periodi è la parte in cui si sbaglia più spesso: un errore di tasso o di giorni cambia il risultato.

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Interessi legali e interessi di mora: la differenza

Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. valgono in via generale. Nelle transazioni commerciali tra imprese e con la pubblica amministrazione si applicano invece gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002, sensibilmente più alti: il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali (12 per i prodotti agricoli e agroalimentari). Se il tuo credito nasce da una fornitura tra imprese, è quasi sempre questo il regime applicabile.

L’art. 1284, quarto comma: dalla domanda giudiziale

Un aspetto spesso decisivo nel contenzioso: l’art. 1284, quarto comma, c.c. prevede che, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, se le parti non hanno determinato il tasso, gli interessi sono dovuti nella misura prevista per le transazioni commerciali (quindi al tasso di mora, più alto), salvo diversa disposizione di legge. Tenerne conto può incidere in modo significativo sull’importo richiesto in giudizio.

Anatocismo: gli interessi sugli interessi

Di regola gli interessi si calcolano sul capitale, non su altri interessi. L’anatocismo (interessi su interessi) è ammesso solo nei limiti dell’art. 1283 c.c.: dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Fuori da questi casi non è consentito.

Da quando decorrono gli interessi

Gli interessi legali decorrono dal momento in cui il debitore è in mora: a seconda dei casi, dalla scadenza del termine di pagamento, dalla costituzione in mora (ad esempio una diffida) o dalla domanda giudiziale. Individuare correttamente la data di decorrenza è il primo passo per un conteggio corretto.

Errori frequenti da evitare

  • Applicare un unico tasso a un credito che attraversa più anni.
  • Confondere interessi legali e interessi di mora commerciale.
  • Sbagliare la data di decorrenza (mora) o il computo dei giorni.
  • Calcolare interessi su interessi fuori dai limiti dell’art. 1283 c.c.

Domande frequenti

Qual è il tasso degli interessi legali 2026?
Nel 2026 il saggio degli interessi legali è pari all’1,6% annuo. Viene fissato a inizio anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento dei titoli di Stato e dell’inflazione, e cambia ogni anno.

Come si calcolano gli interessi legali su un credito?
Si calcolano a interessi semplici con la formula capitale per tasso annuo per giorni diviso 365. Se il credito attraversa più anni, si calcola la quota di ciascun periodo con il tasso vigente in quel periodo e si sommano i risultati.

Qual è la differenza tra interessi legali e interessi di mora?
Gli interessi legali ex art. 1284 c.c. si applicano in via generale. Gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 valgono nelle transazioni commerciali e sono più alti: tasso BCE maggiorato di 8 punti, 12 per i prodotti agroalimentari.

Gli interessi legali si calcolano a interessi semplici o composti?
A interessi semplici sul capitale. Il calcolo di interessi su interessi (anatocismo) è ammesso solo nei limiti dell’art. 1283 c.c.: dalla domanda giudiziale o per convenzione successiva alla scadenza, per interessi dovuti da almeno sei mesi.

Da quando decorrono gli interessi legali?
Dal momento in cui il debitore è in mora: dalla scadenza del termine, dalla costituzione in mora con diffida, o dalla domanda giudiziale, a seconda del caso concreto.

Cosa cambia dalla domanda giudiziale?
Per l’art. 1284, quarto comma, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale, se le parti non hanno fissato un tasso, gli interessi sono dovuti nella misura prevista per le transazioni commerciali, quindi al tasso di mora più elevato.

Come si applica il tasso se il credito copre più anni?
Si spezza il conteggio per anno e si applica a ciascun periodo il saggio in vigore in quell’anno (ad esempio 2,00% per il 2025 e 1,60% per il 2026), poi si sommano le quote.

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Approfondimenti e strumenti collegati

Fonti. Normattiva per gli artt. 1283 e 1284 del codice civile e per il D.Lgs. 231/2002; Ministero dell’Economia e delle Finanze per i decreti annuali sul saggio legale; Banca Centrale Europea per il tasso di riferimento usato nella mora commerciale.

Aggiornato a gennaio 2026. Contenuto redatto dalla redazione di LexDay e verificato con il contributo di professionisti del diritto. Ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del professionista sul caso concreto: verifica sempre il saggio in vigore nell’anno di riferimento.

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