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Calcolo della prescrizione civile

Calcola il termine di prescrizione per i diritti civili. Seleziona il tipo di diritto, inserisci la data dell'evento e ottieni la data di prescrizione.

art. 2946 c.c. · Termine generale per tutti i diritti non soggetti a termini diversi
I termini di prescrizione non sono soggetti a sospensione feriale. Il computo segue il calendario comune (art. 2963 c.c.).
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Come funziona il calcolo

La prescrizione estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo stabilito dalla legge. Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e varia in base al tipo di diritto.

La prescrizione ordinaria è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Esistono però numerosi termini più brevi: cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito (art. 2947 c.c.) e per le prestazioni periodiche, e termini ancora più brevi in casi specifici.

La prescrizione può essere interrotta da atti come la costituzione in mora o la proposizione della domanda giudiziale: l'interruzione fa ripartire da capo il termine. Esistono anche cause di sospensione, che ne arrestano temporaneamente il decorso.

Distinguere la prescrizione dalla decadenza è importante: la decadenza non ammette, di regola, interruzione o sospensione e risponde a una logica diversa.

Inserisci la data di decorrenza e il tipo di diritto: il calcolatore individua il termine applicabile e la data di scadenza della prescrizione.

Domande frequenti

Qual è il termine di prescrizione ordinaria?

Dieci anni, salvo i casi in cui la legge prevede termini più brevi, ad esempio cinque anni per il risarcimento del danno da fatto illecito.

Quali termini brevi copre il calcolatore?

Le fattispecie più comuni: risarcimento del danno, prestazioni periodiche, diritti da assicurazione, compensi professionali e altre.

Da quando decorre la prescrizione?

Dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; il calcolatore parte dalla data di decorrenza inserita.

La prescrizione si può interrompere?

Sì, atti come la costituzione in mora o la domanda giudiziale interrompono la prescrizione e fanno ripartire il termine da capo.

Qual è la differenza tra interruzione e sospensione?

L'interruzione azzera il termine, che riparte da capo; la sospensione lo arresta temporaneamente e poi riprende a decorrere.

Che differenza c'è tra prescrizione e decadenza?

La prescrizione si fonda sull'inerzia del titolare e ammette interruzione e sospensione; la decadenza, di regola, no e segue regole proprie.

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