3 Settembre 2026 · Gestione dello studio

Informativa AI per i clienti: obbligo dell’art. 13 L. 132/2025 e modello gratuito

Informativa AI per i clienti dell'avvocato, art. 13 legge 132/2025

Dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale. Per gli avvocati la novità più concreta sta nell’art. 13: chi utilizza sistemi di AI nell’attività professionale deve informarne il cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo; la legge non fissa un momento preciso, ma quello naturale è il conferimento dell’incarico. In questa guida vediamo chi è obbligato, cosa deve contenere l’informativa AI per i clienti e trovi un modello pronto da copiare, gratis e senza lasciare nessun dato.

Cosa dice esattamente l’art. 13

La norma è breve, due commi. Eccoli, testualmente:

1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La legge 23 settembre 2025, n. 132 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, ed è consultabile su Normattiva.

Chi è obbligato, e da quando

L’obbligo riguarda tutti i professionisti intellettuali che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico: quindi l’avvocato che usa l’AI per la ricerca giurisprudenziale, per l’analisi preliminare dei documenti, per la trascrizione delle udienze o per la predisposizione di bozze. Vale dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della legge.

Il principio di fondo dell’art. 13 è che l’AI può essere impiegata soltanto per attività strumentali e di supporto: le decisioni, le valutazioni e l’elaborazione intellettuale della prestazione restano riservate al professionista. L’informativa serve proprio a mettere il cliente in condizione di saperlo.

Cosa deve contenere l’informativa AI per i clienti

La legge chiede che le informazioni sui sistemi di AI utilizzati siano comunicate con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. In pratica, l’informativa dovrebbe dire:

  • se il professionista si avvale di sistemi di AI nell’esecuzione dell’incarico;
  • per quali attività (ricerca, analisi di documenti, trascrizioni, bozze: attività di supporto, mai decisionali);
  • con quali garanzie: rispetto del GDPR e dei doveri deontologici, riservatezza dei dati del cliente;
  • con quale controllo: ogni risultato prodotto dall’AI è verificato dal professionista, nel merito e nelle fonti.

Il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato uno schema ufficiale, ripreso da molti Ordini territoriali: è scaricabile liberamente, ad esempio, dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

Quando e come consegnarla

Al conferimento dell’incarico, insieme agli altri documenti che l’avvocato già consegna (informativa privacy, preventivo, informativa sulla mediazione ove pertinente). La prassi più prudente è farla sottoscrivere al cliente per presa visione e conservarne copia nel fascicolo: in caso di contestazione, la firma prova che l’obbligo è stato assolto.

Per gli incarichi già in corso al 10 ottobre 2025 la legge non prevede espressamente un obbligo retroattivo, ma se l’uso dell’AI inizia o prosegue dopo quella data, consegnare l’informativa anche ai clienti già acquisiti è la scelta più sicura.

Il modello pronto da copiare

Qui sotto trovi un modello completo, costruito sullo schema del CNF. Sostituisci i campi tra parentesi quadre e adattalo agli strumenti che usi davvero: l’informativa deve descrivere il tuo uso dell’AI, non uno generico.

Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
ai sensi dell’art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132

Il sottoscritto Avv. [nome e cognome], con studio in [indirizzo], ai sensi dell’art. 13 della legge 132/2025, informa il cliente e la parte assistita di quanto segue.

Nell’esecuzione dell’incarico conferito, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, il professionista si avvale, ove ritenuto utile, di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all’attività professionale, quali, a titolo esemplificativo: la ricerca normativa e giurisprudenziale, l’analisi preliminare di documenti, la trascrizione di registrazioni e la predisposizione di bozze o sintesi.

L’utilizzo di tali sistemi avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dei doveri deontologici che regolano la professione forense, a tutela della riservatezza del cliente e della parte assistita. [Indicare gli strumenti utilizzati e i relativi fornitori.]

Ogni risultato prodotto dai sistemi di intelligenza artificiale costituisce un’ipotesi di lavoro ed è sottoposto alla verifica attenta e accurata del professionista, sia nel merito che nel controllo delle fonti. Le decisioni, le valutazioni e l’elaborazione intellettuale della prestazione restano riservate al professionista.

Luogo ____________, data ___/___/______

Sottoscrizione del professionista _______________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la presente informativa e di averne pienamente compreso il significato.

Sottoscrizione del cliente _______________________

Se usi LexDay, l’informativa è già pronta

Chi usa LexDay trova nelle Impostazioni il pulsante “Scarica l’informativa precompilata (PDF)”: il PDF esce già compilato con i dati dello studio e con la descrizione esatta di come funziona l’AI di LexDay, fornitori compresi. Nessun campo da adattare, nessuna dichiarazione generica: l’informativa descrive esattamente lo strumento che usi, perché la genera lo strumento stesso.

Leggi anche: Gestione dello studio legale: scadenze e pratiche sotto controllo e Calcolo dei termini processuali.

Domande frequenti

Da quando vale l’obbligo?

Dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della legge 23 settembre 2025, n. 132. L’obbligo è previsto dall’art. 13 e riguarda tutti i professionisti intellettuali che si avvalgono di sistemi di intelligenza artificiale.

L’obbligo vale anche se uso l’AI solo per la ricerca?

Sì. L’art. 13 non distingue per tipo di attività: se un sistema di AI entra nello svolgimento dell’incarico, anche solo come supporto alla ricerca, il cliente va informato.

Serve la firma del cliente?

La legge chiede di informare, non impone la forma. Ma la sottoscrizione per presa visione è la prassi raccomandata: prova documentale che l’obbligo è stato assolto, da conservare nel fascicolo.

Cosa rischio se non la consegno?

La violazione dell’obbligo informativo rileva sul piano della responsabilità professionale e deontologica, e può pesare in un’eventuale contestazione del cliente sull’operato del professionista. Considerato che l’adempimento costa una firma, non vale il rischio.

Devo rifarla per ogni pratica?

L’informativa si consegna al conferimento dell’incarico, quindi per ogni nuovo incarico. Se il rapporto con il cliente è continuativo, un’informativa quadro consegnata all’avvio del rapporto e richiamata negli incarichi successivi è una soluzione ragionevole.

Dove trovo il testo ufficiale della legge?

La legge 23 settembre 2025, n. 132 è pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025) ed è consultabile su Normattiva. Lo schema di informativa del CNF è distribuito dagli Ordini territoriali.

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