Calcolo del danno da perdita parentale
Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con le tabelle integrate a punti dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, edizione 2024, secondo il sistema indicato dalla Cassazione (sent. 10579/2021).
Rapporto e dati anagrafici
Prospetto
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Come funziona il calcolo
Il danno da perdita del rapporto parentale è il pregiudizio non patrimoniale subito dai congiunti per la morte di un familiare. Si liquida con le tabelle a punti di Milano, costruite sui criteri indicati dalla Corte di Cassazione per garantire uniformità.
Il metodo assegna un punteggio a cinque parametri: l'età della vittima, l'età del superstite che chiede il risarcimento, la convivenza, la qualità e l'intensità del legame affettivo e la presenza o meno di altri conviventi. La somma dei punti, moltiplicata per il valore del punto, determina l'importo.
Possono chiedere il risarcimento i congiunti più stretti, tipicamente coniuge o convivente, figli e genitori, e in certi casi fratelli o nonni, in base alla prova del legame e delle circostanze.
Sul valore ottenuto è possibile una personalizzazione entro i limiti delle tabelle, per situazioni particolari documentate. Le tabelle a punti non sono una legge, ma un riferimento avallato dalla giurisprudenza: il giudice può discostarsene motivando.
Inserisci i parametri del caso: il calcolatore somma i punti e restituisce l'importo del danno da perdita parentale secondo le tabelle a punti di Milano.
Domande frequenti
Quale metodo usa il calcolatore del danno parentale?
Le tabelle a punti di Milano per la perdita del rapporto parentale, basate sui cinque parametri indicati dalla Corte di Cassazione.
Quali sono i cinque parametri?
Età della vittima, età del superstite, convivenza, qualità e intensità del legame affettivo e presenza o meno di altri conviventi.
Chi può chiedere il danno da perdita parentale?
I congiunti più stretti, come coniuge o convivente, figli e genitori, e in certi casi fratelli o nonni, in base alla prova del legame.
Qual è la differenza con il danno biologico?
Il danno biologico riguarda la lesione alla salute del danneggiato; il danno parentale riguarda la sofferenza dei congiunti per la perdita del familiare.
Il risultato è vincolante per il giudice?
No, è un supporto: la liquidazione finale spetta al giudice, che valuta le circostanze del caso e può personalizzare l'importo.
È prevista la personalizzazione?
Sì, entro i limiti delle tabelle, per tenere conto di circostanze specifiche e documentate.
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